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D.L. 29/03/2004 n. 79

- L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, reca: «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica».

-Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 5-bis, comma 2, del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003, è il seguente: «b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, nonchè ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'art. 88 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'art. 88, comma 1, lettera v), del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID.».

- Il testo dell'art. 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001, supplemento ordinario n. 239, è il seguente: «Art. 52 - (E) - Tipo di strutture e norme tecniche.

1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono

a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento

b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonchè i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni

c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la pro- T.C.D.L. 29-03-2004 N. 79 – Sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali. gettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature

d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.

2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.

3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».

Art. 5. Finanziamento di interventi urgenti di protezione civile

1. Le somme derivanti dal netto ricavo del mutuo contratto con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del Decreto-Legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 luglio 1999, n. 226, possono essere utilizzate per il finanziamento, sulla base di apposita determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di ulteriori finalità di protezione civile per le quali non sussiste specifica autorizzazione di spesa. Le predette somme affluiscono al Fondo per la protezione civile. Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 8, comma 3 del Decreto-Legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito in Legge, con modifiche, dalla Legge 13 luglio 1999, n. 226, recante: «Interventi urgenti in materia di protezione civile» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1999, n. 112, è il seguente: «3. Al fine di garantire la continuità dell'espletamento delle attività connesse al compiti di protezione civile, è autorizzato l'acquisto del complesso immobiliare sito in Castelnuovo di Porto, adibito a sede del Centro polifunzionale di protezione civile. Le relative risorse finanziarie sono reperite direttamente o anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o più banche che dispongono di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, la cui entità sarà commisurata ad un piano finanziario di ammortamento, nel limite di un impegno ventennale di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 1999. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione ci- vile è autorizzata a corrispondere alle banche contributi nel limite della spesa sopraindicata. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della Legge 23 dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile. Il Centro polifunzionale di protezione civile può essere utilizzato per l'espletamento di servizi a favore di terzi ed i relativi proventi affluiscono in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per la protezione civile.».

Art. 6. Entrata in vigore

1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge. T.C.D.L. 29-03-2004 N. 79 – Sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali.

 

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